Sez. 1, Sentenza n. 1941 del 14/12/1981 Cc. (dep. 30/01/1982) Rv. 151944 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSI - NORME APPLICABILI - INVITO A COMPARIRE - TERMINE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 407 COD. PROC. PEN. ULTIMO COMMA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSI - NORME APPLICABILI - INVITO A COMPARIRE - TERMINE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 407 COD. PROC. PEN. ULTIMO COMMA.*
Per la decisione dei ricorsi in materia di misure di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale concernenti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza e, dove queste non provvedano, le altre norme generali del codice di rito. Ne consegue che, nella fase di primo grado del processo di prevenzione, per l'invito a comparire avanti al collegio in camera di consiglio, deve applicarsi la norma di cui all'art. 407 cod. proc. pen. ultimo comma, secondo la quale il termine per comparire non può essere inferiore ad otto giorni. (V. Mass. 101752 anno 1966 e massima ivi citata; mass. 105867 anno 1967; mass. 106231 anno 1967 - in riferimento alla presentazione dei motivi di ricorso -; mass. 125654, 123979, 123972 anno 1973; mass. 122754 anno 1972, e, nella massima del 1972 citata, mass. 118953 anno 1971, contraria; - per la prima parte della massima -; per la seconda parte mass. 117312 anno 1971; mass. 117912 anno 1971; mass. 121685 anno 1972; mass. 123972 anno 1973. Tutte sulla applicabilità delle norme del processo cognitivo a quello relativo alle misure di sicurezza; mass. 122495 anno 1972 che esclude la applicabilità incondizionata; mass. 122496 anno 1972 che esclude l'applicabilità analogica).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)