Sez. L, Sentenza n. 2762 del 08/02/2006 (Rv. 587204 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - Mancata maturazione del diritto a pensione - Eredi - Diritto al rimborso - Insussistenza - Fondamento - Art. 6 legge n.236 del 1990 - Irragionevolezza - Esclusione - Discrezionalità del legislatore - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'art. 6 della legge n.236 del 1990, abrogando l'art.21 della legge n.773 del 1982, ha escluso il rimborso a favore di superstiti dell'iscritto alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti che non abbia maturato il diritto a pensione. La norma in vigore dispone, al primo comma, che coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa prima del compimento del 65° anno di età possono chiedere il trasferimento dei contributi, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, ad un diverso istituto di assicurazione obbligatoria; stabilisce, poi, al terzo comma, che, in caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del 65° anno di età l'interessato potrà richiedere alla cassa la restituzione dei contributi; dispone, infine, al quinto comma che "la cassa provvede a corrispondere l'indennità "una tantum" e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda prima della data di entrata in vigore della legge. L'impossibilità, di fatto, per gli eredi di ottenere il rimborso, per essere il professionista deceduto prima di aver raggiunto il 65° anno di età senza aver avanzato domanda di restituzione prima della data di entrata in vigore della legge n.236 del 1990, non vale a costituire in loro favore alcun diritto verso la Cassa. La norma si riferisce genericamente agli aventi diritto e non distingue la posizione dell'iscritto da quella dei superstiti, richiedendo, per entrambi, che la domanda di restituzione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 236 del 1990, con disposizione non censurabile, sotto il profilo della non ragionevolezza, posto che gli eredi subentrano nella posizione giuridica del defunto, né per il profilo della mancata riproduzione della disposizione novellata, rientrando nella discrezionalità del legislatore determinare condizioni e modalità del diritto al rimborso dei contributi versati all'ente di previdenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 236 art. 6, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)