Sez. L, Sentenza n. 9290 del 09/05/2016 (Rv. 639594 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Restituzione dei contributi - Domanda dell'avente diritto - Necessità - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di previdenza per ingegneri e architetti, l'art. 1 della l. n. 6 del 1981, che prevede l'attribuzione della pensione previa domanda degli aventi diritto, va interpretato nel senso che la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma anche per la restituzione dei contributi versati, sicché deve ritenersi priva di effetto una domanda di rimborso proposta successivamente alla modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)