Sez. 1, Sentenza n. 2873 del 24/03/1994 (Rv. 485903 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Condizioni economiche e dei redditi degli ex coniugi - Mutamenti - Motivi sopravvenuti giustificanti la revisione dell'assegno di divorzio - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione dell'assegno di divorzio (art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898) ben possono consistere in mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell'uno, dell'altro o di entrambi gli ex coniugi, da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)