Sez. 1, Sentenza n. 2273 del 18/03/1996 (Rv. 496420 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accertamento del diritto - Criteri - Condizioni patrimoniali dell'ex coniuge - Incrementi configuranti sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio - Idoneità - Fattispecie in tema di revisione dell'assegno.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell'attività all'epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell'onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex-coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio. (Nella specie la S.C., ai fini della revisione dell'assegno di divorzio, ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha escluso che costituisse elemento determinativo del tenore di vita, cui commisurare l'adeguatezza dei mezzi, l'evento in sè della vendita di beni immobili pervenuti in eredità all'ex-coniuge dopo il divorzio, non risultando tale evento in alcun modo collegato alla situazione di fatto ed alla aspettative maturate nel corso del matrimonio.)
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)