Sez. L, Sentenza n. 6494 del 07/06/1991 (Rv. 472572 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale) | Termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio - Funzione - Scadenza - Effetti - Obbligo retributivo - Cessazione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale)
Il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio è stabilito (art. 18, secondo comma, legge n. 300 del 1970) nell'interesse del lavoratore illegittimamente licenziato, al quale la legge concede un congruo "spatium deliberandi" per consentirgli di adottare con la necessaria ponderazione le proprie determinazioni. Ne consegue che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, pur in mancanza della prestazione lavorativa, la retribuzione per il periodo compreso fra la data della sentenza che ordina la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e quella dell'effettiva ottemperanza all'ordine giudiziario viene meno non già il giorno del ricevimento dell'invito da parte del lavoratore bensì allo scadere del trentesimo giorno successivo, solo in quest'ultima data verificandosi l'effetto (risoluzione del rapporto di lavoro) previsto dalla legge per il caso che il lavoratore non aderisca all'invito.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)