Sez. L, Sentenza n. 8421 del 24/09/1996 (Rv. 499712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Obblighi ripristinatori del datore di lavoro - Fondamento giuridico - Iniziativa del lavoratore - Necessità - Esclusione - Fatti impeditivi - Onere della prova - Diritto alla retribuzione - Lavoro espletato presso terzi - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
A seguito della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, il corrispondente obbligo ripristinatorio del datore di lavoro, ed il correlativo dovere retributivo di cui all'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, si fondano sulla riaffermata vigenza della "lex contractus" precedente e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro, con equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio, salva la prova contraria, a carico del datore di lavoro, della sua mancanza di disponibilità. Ne consegue che il lavoro espletato dal lavoratore presso terzi non esime il datore di lavoro dal dare esecuzione alla sentenza di reintegrazione - in difetto di elementi inequivoci relativi ad una mancanza di interesse del beneficiario del provvedimento giudiziale alla reintegrazione, ovvero ad una sua rinuncia implicita od esplicita al riguardo - e quindi dal corrispondere la retribuzione, se non provvede ad invitare il lavoratore a riprendere il lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)