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Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 26/06/1969 (Rv. 341683 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO A GARANZIA DI UN FINANZIAMENTO CONTESTUALE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL CEDENTE POI FALLITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341683-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO A GARANZIA DI UN FINANZIAMENTO CONTESTUALE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL CEDENTE POI FALLITO - NECESSITA.*

La cessione di credito pro solvendo effettuata a garanzia di un contestuale finanziamento ricade nell'ipotesi di cui all'art.67, comma secondo, della legge fallimentare ed e revocabile solo se il curatore dimostra che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente poi fallito. (V. 1277-62 1604-61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)