Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 26/06/1969 (Rv. 341683 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO A GARANZIA DI UN FINANZIAMENTO CONTESTUALE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL CEDENTE POI FALLITO - NECESSITA.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO A GARANZIA DI UN FINANZIAMENTO CONTESTUALE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL CEDENTE POI FALLITO - NECESSITA.*
La cessione di credito pro solvendo effettuata a garanzia di un contestuale finanziamento ricade nell'ipotesi di cui all'art.67, comma secondo, della legge fallimentare ed e revocabile solo se il curatore dimostra che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente poi fallito. (V. 1277-62 1604-61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)