Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 22/10/1974 (Rv. 371456 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA.*
Agli effetti dell'art 67 legge fallimentare, la cessione di credito pro solvendo e un mezzo anormale di pagamento, in quanto il risultato solutorio non e diretto ed immediato, ma potra verificarsi come effetto finale di negozio giuridico diverso da quello in virtu del quale il pagamento e dovuto. (V 2291'69, mass n 341683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)