Sez. 1, Sentenza n. 588 del 19/02/1980 Cc. (dep. 25/03/1980) Rv. 144819 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE NEL DIBATTIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE NEL DIBATTIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI.*
La notifica dell'avviso di deposito della sentenza impugnata deve essere effettuata al difensore che ha assistito l'imputato in dibattimento, soltanto se il gravame sia proposto da detto difensore o direttamente dall'imputato, il quale non nomini nella relativa dichiarazione altro difensore. Ne consegue che, ove l'imputato nella dichiarazione d'impugnazione da lui proposta abbia nominato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, l'avviso di cui all'art 151 cod proc pen deve essere notificato soltanto a detto difensore, oltre che all'imputato. (Conf mass n 139604; (Conf mass n 135058; (Conf mass n 135639; (Conf mass n 135882).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)