Sez. 5, Sentenza n. 4043 del 09/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168907 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI.*
L'avviso di deposito della sentenza impugnata deve essere notificato al difensore che ha assistito l'imputato al dibattimento (nella specie, difensore di ufficio) soltanto se il gravame sia stato proposto da detto difensore o direttamente dall'imputato, il quale non abbia nominato altro difensore nella relativa dichiarazione. Invero, anche dopo la sentenza n. 96/1971 della Corte costituzionale, l'avviso di deposito al difensore di ufficio non deve ritenersi necessario, quando l'imputato, nel proporre impugnazione, abbia nominato un difensore di fiducia, designazione questa che comporta la revoca di quella di ufficio. (Conf mass n 144819; (Conf mass n 144884; (Conf mass n 132552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)