Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 31 del 1964
Massime (2)
Massima n. 2109
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Mancata costituzione delle parti avanti alla corte costituzionale
- Svolgimento del giudizio in camera di consiglio.
Leggi la massima
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, se nessuna delle parti del processo principale si costituisce davanti alla Corte costituzionale, si svolge in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.
Parametri
- art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956
Massima n. 2110
- Leggi delegate
- Eccesso di delega
- Lavoro
- Contratti collettivi
- Minimi di trattamento economico e normativo
- Legge 14 luglio 1954 n. 741
- Lavoratori addetti alle industrie edili ed affini
- Casse edili
- Contratto nazionale e contratti provinciali integrativi
- Necessità di apposita dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di ogni contratto provinciale anche se reso obbligatorio con la stessa legge che ha reso obbligatorio il contratto nazionale
- Pronunce della corte costituzionale
- Effetti ed estensione
- Illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961 n. 1642 per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di palermo.
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961 n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola n. 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959 n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno infatti inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse Edili. L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 del contratto nazionale collettivo di lavoro per i lavoratori edili non ha fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse edili, dato che ogni contratto collettivo provinciale, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti. Trattandosi quindi di norme diverse - sia pure a contenuto in tutto o in parte identico - si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale. - S. n. 129/1963.
Norme impugnate
- d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 24 agosto 1963 dal Pretore di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Barresi Ernesto e di Costantino Giuseppe, iscritte ai nn. 195 e 196 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Palermo a carico di Barresi Ernesto, imputato della contravvenzione prevista dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato presso la Cassa edile palermitana le somme dovute per 29 operai da lui impiegati per lavori edilizi, in base alla clausola 9 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 30 settembre 1959, è stata sollevata eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte relativa al riconoscimento dell'obbligo di iscrizione a detta Cassa. Il Pretore, affermata la rilevanza della questione sollevata, ebbe a ritenerla fondata nella considerazione che l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nello stabilire che i rapporti di lavoro costituiti per le attività edili, per le quali, relativamente agli operai, è stato stipulato, per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto stesso, e quindi anche a quella consacrata nel n. 9, che istituisce una Cassa edile, in conformità all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, ha sorpassato, ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, i limiti della delega conferita al Governo dalla citata legge n. 741, in quanto l'obbligo erga omnes di iscrizione alla Cassa non rientra nel compito ad esso assegnato di fissare i minimi salariali e normativi. In conseguenza ha emesso ordinanza di rinvio a questa Corte, in data 24 agosto 1963.
punto 2
Con altra ordinanza in pari data emessa dallo stesso Pretore nel corso del giudizio contro Costantino Giuseppe, anch'egli imputato di analoga contravvenzione, veniva sollevata per gli stessi motivi questione di eccesso di delega e, previa sospensione del giudizio, sono stati trasmessi gli atti a questa Corte.
Le due ordinanze, debitamente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299. Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte, e pertanto, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, il giudizio si è svolto in camera di consiglio.
:
Considerato in diritto
punto 1
L'identità delle questioni sottoposte dalle due ordinanze induce a deciderle con unica sentenza.
punto 2
Con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, questa Corte ha ritenuto che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti dai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita dall'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno.
Che nella specie il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, denunciato dalle ordinanze in esame, rende obbligatorio per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure nella costituzione di una Cassa edile, consacrata nella clausola 9, in riferimento all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con tale sentenza della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960 che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia.
Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria un apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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