Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 48 del 1966
Massime (2)
Massima n. 2593
- Procedimento dinanzi alla corte costituzionale
- Mancata costituzione delle parti
- Decisione in camera di consiglio.
Leggi la massima
Se nessuna delle parti si costituisce davanti alla Corte costituzionale, la causa si svolge in camera di consiglio.
Parametri
- art. 9, comma 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 2594
- Lavoro
- Contratti collettivi
- Legge 14 luglio 1959, n. 741, art. 1
- Minimi di trattamento economico ai lavoratori appartenenti ad una medesima categoria
- D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866
- Accantonamento obbligatorio di percentuali presso la cassa edile di reggio calabria, prevista dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo dell'1 ottobre 1959.
Leggi la massima
Le clausole dei contratti collettivi che prevedono la istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, perché la istituzione e il funzionamento di tali casse attendono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui soltanto si riferisce l'art. 1 della legge (Cfr. sent. 126/1963; 31/1964, 59/1964, 78/1964, 79/1964: 100/1965). È pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 lugli 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituzione.
Norme impugnate
- contratto o accordo collettivo di lavoro 1 ottobre 1959
- d.P.R. 9 maggio 1961, n. 866
- art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dalla Sezione III penale della Corte suprema di cassazione nel procedimento penale a carico di Putignano Maurizio, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Il Pretore di Palmi, con decreto 31 marzo 1964, condannava Maurizio Putignano ad una ammenda, per avere omesso di versare alla Cassa edile di Reggio Calabria le percentuali di legge per i lavoratori da lui dipendenti, ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.
In seguito ad opposizione, lo stesso Pretore, con sentenza 9 giugno 1964, considerato che l'articolo unico del detto decreto presidenziale era stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129 del 1963, e che il Putignano non aveva accettato né aderito al contratto collettivo 24 luglio 1959, assolveva il Putignano, ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisse reato.
Contro tale sentenza ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, deducendo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima solo l'obbligatorietà erga omnes del versamento delle percentuali, relative al trattamento per ferie, gratifiche e festività, a un ente espressamente istituito a tale scopo, mentre rimane l'obbligo dell'accantonamento, con libertà di scelta dell'istituto che dovrà raccogliere e conservare quei fondi, e conseguentemente permangono, nella specie, gli estremi dell'illecito penale nel comportamento del Putignano.
La Corte di cassazione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ritenuto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del citato decreto presidenziale per la parte concernente l'obbligatorietà erga omnes dell'art. 34 (pel riferimento alla Cassa edile di cui alla fine del terzo ed ultimo comma) e dell'art. 62 del contratto collettivo che disciplina l'istituzione di dette Casse; che tuttavia non risulta essersi la Corte costituzionale ancora espressamente pronunciata sulla costituzionalità della norma in parola con specifico riferimento all'accordo integrativo per la provincia di Reggio Calabria, applicabile nella specie, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo 1 luglio 1959, per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio.
:
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 26 febbraio 1965 ha per oggetto la norma del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo collettivo integrativo 1 luglio 1959, per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria.
Questa Corte, nella sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ricordata dall'ordinanza, ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi che prevedono l'istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi, nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. L'istituzione e il funzionamento di tali Casse, infatti, attengono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della detta legge. Pertanto, con la detta sentenza, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatori erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per il riferimento alle casse edili in esso contenuto, e l'art. 62, che disciplinava l'istituzione di esse.
Sulla base delle stesse considerazioni e negli stessi limiti sono stati inoltre, in successive sentenze, dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti del Presidente della Repubblica riguardanti contratti collettivi provinciali integrativi del predetto contratto nazionale, sempre per la parte in cui rendevano obbligatorie erga omnes le clausole relative all'istituzione delle Casse edili e ai versamenti ad esse delle percentuali dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del 1965).
Il caso presente è sostanzialmente identico a quelli decisi con le sentenze ora ricordate e pertanto, alla stregua delle considerazioni innanzi richiamate, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto, limitatamente alla parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento delle percentuali presso la Cassa edile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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