diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 11/06/1979 (Rv. 399678 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL FONDO PER L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DETRAZIONE DELLE SOMME IN IPOTESI EROGABILI PER ONERI TRIBUTARI CONSEGUENTI AD UNA EVENTUALE ALIENAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399678-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL FONDO PER L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DETRAZIONE DELLE SOMME IN IPOTESI EROGABILI PER ONERI TRIBUTARI CONSEGUENTI AD UNA EVENTUALE ALIENAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di occupazione illegittima di un fondo non piu restituibile al proprietario per l'avvenuta realizzazione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno per la perdita di tutte le facolta di godimento e di disposizione inerenti al fondo implica la sostituzione del bene perduto con il suo valore espresso in termini monetari, e si concretizza nel diritto alla corresponsione di un importo pari al valore venale del bene al momento della liquidazione, onde, ai fini della Determinazione di tale importo viene in considerazione il prezzo di mercato come parametro della reintegrazione patrimoniale spettante al proprietario rispetto alla situazione di preesistente godimento del bene, secondo le regole generali della responsabilita per fatto illecito. Ne discende che da detto importo non puo detrarsi quanto il proprietario avrebbe dovuto in ipotesi erogare, in caso di alienazione del fondo, per oneri tributari a questa conseguenti, non potendosi basare per la Determinazione del quantum su elementi ipotetici, ne concorrendo tali oneri a determinare il prezzo di mercato. (V 3677/77, mass n 387315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)