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Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 10/08/1977 (Rv. 387315 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL BENE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESTRIZIONI ALL'EDIFICABILITA DEL FONDO INTRODOTTE DA LEGGI URBANISTICHE SUCCESSIVE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387315-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL BENE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESTRIZIONI ALL'EDIFICABILITA DEL FONDO INTRODOTTE DA LEGGI URBANISTICHE SUCCESSIVE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi di occupazione illegittima di un fondo non piu restituibile al proprietario per l'avvenuta realizzazione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno per la perdita di tutte le facolta di godimento e di disposizione inerenti al fondo implica la sostituzione del bene perduto con il suo valore espresso in termini monetari, ed il prezzo di mercato viene in considerazione come parametro della reintegrazione patrimoniale del proprietario rispetto ad una situazione di preesistente godimento in piena proprieta del bene. Di conseguenza, il risarcimento del danno resta disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita per fatto illecito, e non puo tenersi conto, percio, ai fini della sua Determinazione, delle restrizioni introdotte da leggi urbanistiche successive alla domanda di risarcimento, in quanto lo stato di illiceita inerente all'abusiva occupazione del bene non puo risolversi in una situazione di vantaggio per la pubblica amministrazione che all'abuso aveva dato luogo, negando al privato quel corrispettivo che, in Mancanza dell'occupazione, egli avrebbe potuto conseguire dalla tempestiva alienazione dell'immobile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. (Conf 1549/75, mass n 375147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)