Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003 (Rv. 563836 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | "Diritti della famiglia" previsti dall'art. 29 Cost. - Nozione e ambito - Genitori del minore sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti e bisognoso di continua assistenza - Danno da sconvolgimento delle abitudini di vita dei genitori - Risarcibilità a titolo di danno non patrimoniale - Sussistenza - Fondamento normativo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)