Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 17/09/1996 (Rv. 499628 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Invalidità personale subita dal congiunto - Lesione di diritti del coniuge e dei figli - Configurabilità - Condizioni - Risarcimento di detti danni - Ammissibilità - Legittimazione processuale del coniuge e dei figli - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cosiddetti diritti riflessi di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto (quali il diritto del coniuge a regolari rapporti coniugali, ivi compresi quelli sessuali, nell'ambito dei reciproci doveri di assistenza materiale e morale, che trova riscontro nell'art. 143 cod. civ., e il diritto dei figli all'educazione e ad un sano sviluppo psicofisico, imposto dall'art. 147 cod. civ. a carico di entrambi i genitori), quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata, in via diretta ed immediata, con il fatto illecito. Pertanto, in siffatta ipotesi, deve essere riconosciuta la legittimazione del coniuge e dei figli ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)