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Sez. 1 - , Ordinanza n. 835 del 16/01/2018 (Rv. 646872 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Regime precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Impugnazioni - Modalità e termini - Riduzione dei termini ex art. 99 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646872-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito ex art. 101 l.fall. – nel regime vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 – non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma hanno i caratteri del normale giudizio di cognizione da istruirsi a norma dell’art. 175 e seguenti c.p.c., sicché trovano applicazione i termini per la proposizione delle impugnazioni previsti per il rito ordinario, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi prevista dall'art. 99 l.fall. nel testo vigente prima della detta novella.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)