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Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654266-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 si applica il rito ordinario di cognizione, sicché il procedimento deve concludersi non con decreto impugnabile con i mezzi e le forme di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., ma, secondo la previgente disciplina, con sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, sancendo l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 l'applicabilità del rito novellato esclusivamente alle procedure concorsuali apertesi successivamente a quella data.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)