Sez. 3, Sentenza n. 1588 del 10/12/1982 Ud. (dep. 22/02/1983) Rv. 157513 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - MISCELAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI - QUANTITATIVO SUPERIORE AI 20 QUINTALI - AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - IPOTESI AUTONOMA DI REATO - SUSSISTENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - MISCELAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI - QUANTITATIVO SUPERIORE AI 20 QUINTALI - AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - IPOTESI AUTONOMA DI REATO - SUSSISTENZA.*
Il secondo comma dell'art. 23 ter d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 mod. Dal d.l. 5 maggio 1957, n. 271 conv. In legge 2 luglio 1957, n. 474, che prevede la miscelazione di una quantità di prodotti petroliferi superiore a venti quintali e stabilisce la reclusione da uno a cinque anni oltre alla multa (come le ipotesi di cui al secondo comma degli artt. 22, 23, 23 bis R.d. n. 334 del 1939 e 14 e 15 d.l. n. 271 del 1957), è da ritenere un'ipotesi delittuosa autonoma rispetto alla fattispecie normativa del primo comma e non una semplice aggravante: il quantitativo superiore ai venti quintali viene cioè previsto dal legislatore nella norma in esame come elemento costitutivo di una autonoma figura di reato.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 ter, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 14, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)