Sez. 3, Sentenza n. 2906 del 21/01/1987 Ud. (dep. 09/03/1987) Rv. 175290 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATO DI SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SOTTRAZIONE DI QUANTITATIVI SUPERIORI A VENTI QUINTALI - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATO DI SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SOTTRAZIONE DI QUANTITATIVI SUPERIORI A VENTI QUINTALI - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
La sottrazione di prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punita come delitto dall'art. 23 R.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 ("istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione"). Nell'ipotesi in cui la sottrazione concerna quantità superiore ai venti quintali, è configurabile non un autonomo reato ma una semplice circostanza aggravante. In tal caso infatti il reato non subisce alcuna modificazione nei suoi fondamentali elementi strutturali, costitutivi e funzionali ma è soltanto sanzionato con una maggiore entità della pena. (Conf mass n 173169; (contra mass n 157513).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)