Sez. 2, Sentenza n. 20998 del 30/09/2009 (Rv. 610349 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE | Contratto a formazione progressiva - Esclusione - Contratto definitivo di vendita obbligatoria - Sussistenza - Obblighi del venditore - Portata - Mancata consegna della cosa nel termine pattuito - Conseguenze - "Perpetuatio obligationis" - Sussistenza.
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE
La vendita di cosa futura non consiste in un contratto a formazione progressiva non ancora completo di tutti i suoi elementi, i cui effetti siano destinati a prodursi in un momento successivo a quello in cui la cosa venga ad esistenza, bensì costituisce un negozio perfetto "ab origine", con contenuto ed effetti obbligatori, di cui il principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perchè la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che la mancata consegna della cosa stessa (nella specie, bene immobile) nel termine contrattualmente stabilito determina a carico del venditore l'insorgere del rischio per il ritardo nell'adempimento (c.d. "perpetuatio obligationis", ex art. 1721 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)