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Sez. L, Sentenza n. 9374 del 21/04/2006 (Rv. 588481 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA MORA SUL RISCHIO | Responsabilità ex art. 1221 cod. civ. - Presupposti - Predeterminazione "ab origine" della durata dell'obbligazione e del relativo termine finale - Applicabilità del disposto di cui all'art. 1221 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di danno riconducibile a mancata assunzione di lavoratore.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588481-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA MORA SUL RISCHIO

Il principio della "perpetuatio obligationis" di cui all'art. 1221 cod. civ. riguarda solo la prestazione dedotta nel rapporto, nei limiti di quanto maturato e dovuto nel tempo di vigenza dell'obbligazione e non quest'ultima in quanto tale, poiché la responsabilità prevista nella suddetta norma è disposta per l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione e presuppone che l'impossibilità sia sopravvenuta avuto riguardo al tempo in cui l'obbligazione è sorta. Conseguentemente, tale norma non è applicabile nell'ipotesi in cui fin dal tempo della sua nascita era prevista per l'obbligazione una sua durata con la fissazione di un termine finale. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la S.C. ha accolto il relativo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta - sulla scorta dell'art. 1221 cod. civ. - la protrazione del diritto al risarcimento del danno, conseguente all'omessa assunzione di un funzionario da parte di una società concessionaria del servizio di esattoria, in misura pari alle retribuzioni anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nel mentre l'obbligazione della predetta società aveva, fin dalla sua origine, il suo termine finale coincidente con la scadenza del mandato conferito dalla Regione Sicilia per la gestione del servizio di riscossione dei tributi nella stessa Regione, fissato per la menzionata data del 31 dicembre 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)