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Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni di principio e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Disposizioni di principio

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorita' giudiziaria o dalla autorita' amministrativa e convalidato dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono gia' disponibili;

  2. b) autorita' di emissione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorita' amministrativa;

  3. c) autorita' di esecuzione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana;

  4. d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di emissione;

  5. e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di esecuzione;

  6. f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.

Art. 3 Protezione dei dati personali

1. Nel compimento delle attivita' relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformita' agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

Titolo II. Richiesta dall'estero

Capo I. Procedimento

Art. 4 Attribuzioni del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorita' di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.

2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.

3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.

4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.

5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 5 Intervento e poteri di controllo del giudice

1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.

3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 6 Comunicazioni all'autorita' di emissione

1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.

2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.

3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.

Art. 7 Principio di proporzione

1. L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta' dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.

Art. 8 Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione

1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.

4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 9 Modalita' particolari di esecuzione

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.

2. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.

4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

  1. a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;

  2. b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorita' giudiziaria;

  3. c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;

  4. d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla liberta' personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio;

  5. e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

Art. 10 Motivi di rifiuto e di restituzione

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:

  1. a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;

  2. b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

  3. c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;

  4. d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;

  5. e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

  6. f) il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.

2. Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.

3. E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

Art. 11 Deroghe alla doppia incriminazione

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:

  1. a) partecipazione a un'associazione per delinquere;

  2. b) terrorismo;

  3. c) tratta di esseri umani;

  4. d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;

  5. e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

  6. f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

  7. g) corruzione;

  8. h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;

  9. i) riciclaggio;

  10. l) falsificazione e contraffazione di monete;

  11. m) criminalita' informatica;

  12. n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

  13. o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

  14. p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

  15. q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

  16. r) sequestro di persona;

  17. s) razzismo e xenofobia;

  18. t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;

  19. u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

  20. v) truffa;

  21. z) estorsione;

  22. aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;

  23. bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;

  24. cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

  25. dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

  26. ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

  27. ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;

  28. gg) violenza sessuale;

  29. hh) incendio;

  30. ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

  31. ll) dirottamento di nave o aeromobile;

  32. mm) sabotaggio.

Art. 12 Trasferimento delle prove

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.

2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.

3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.

4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.

Art. 13 Impugnazioni

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.

3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.

4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.

5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7. Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14 Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.

2. Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.

3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.

4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.

Art. 15 Spese

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.

Capo II. Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 16 Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.

2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.

3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.

4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.

5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 17 Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.

2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 18 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.

2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.

3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.

4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.

5. Provvedono altresi' a:

  1. a) identificare la persona da ascoltare;

  2. b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;

  3. c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;

  4. d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.

6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.

7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 19 Audizione mediante teleconferenza

1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione.

2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

Art. 20 Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.

2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.