Sez. 2, Sentenza n. 3135 del 26/11/2002 Ud. (dep. 22/01/2003) Rv. 223829 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Procura ad litem - Natura - Scrittura privata - Falsità relative commesse dal difensore - Delitto previsto dall'art 481 cod pen.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
La falsa sottoscrizione di una procura 'ad litem' e la falsa attestazione dell'autenticità di detta sottoscrizione comportano, a carico del difensore che se ne sia reso autore, la configurabilità rispettivamente del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) e di quello di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), dovendosi escludere, con riguardo alla seconda di dette falsità, che essa sia invece qualificabile come falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale laddove essa si sostanzi, come di norma, nella mera declaratoria di genuinità della firma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)