Sez. 5, Sentenza n. 22496 del 28/04/2005 Ud. (dep. 14/06/2005) Rv. 231563 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Avvocato - Firma del cliente in calce al ricorso - Falsa attestazione di autenticità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
Il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica utilità: ne consegue che risponde del reato di falsità ideologica ai sensi dell'art. 481 cod. pen. l'avvocato che falsamente attesti l'autenticità della firma apposta dal cliente in calce a un ricorso per cassazione. (La Corte ha escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilità del reato, attesa comunque l'abilitazione dell'imputato all'esercizio della professione forense).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)