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Sez. 2, Sentenza n. 2742 del 21/07/1969 (Rv. 342437 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - PRESUPPOSTO - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELL'ESECUZIONE - DECISIONE DI CONTRASTI SU QUESTIONI DI MERITO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342437-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - PRESUPPOSTO - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELL'ESECUZIONE - DECISIONE DI CONTRASTI SU QUESTIONI DI MERITO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI.*

Il provvedimento che il pretore emette a norma dell'art.612 cod. proc.civ., in materia di esecuzione di obblighi di fare, o di non fare, ha, per espressa disposizione di legge, natura e Forma di ordinanza. Tale natura, pero, conserva solo in quanto il provvedimento si limiti a designare l'ufficiale giudiziario e le altre persone incaricate della esecuzione, cioe si limiti a determinare le modalita della esecuzione medesima. Se, invece, il pretore sia chiamato a decidere, nel contrasto delle parti, questioni di natura sostanziale, il provvedimento, sebbene emesso sotto Forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza ed e soggetto ai normali mezzi di impugnazione. (Conf. 674-68, massima n.331851 124-68, massima n.330970 V. 914- 69, massima n.339297 3016-68, massima n.335866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)