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Sez. 3, Sentenza n. 3801 del 11/11/1975 (Rv. 378010 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - NATURA DI ORDINANZA - ORDINANZA IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA PER LE OPERE DA ESEGUIRE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378010-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - NATURA DI ORDINANZA - ORDINANZA IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA PER LE OPERE DA ESEGUIRE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*

Il provvedimento che il pretore emette a norma dell'art 612 cod proc civ in tema di esecuzione di obblighi di fare o di non fare ha natura di ordinanza se ed in quanto diretto a determinare le modalita dell'esecuzione con la designazione, sentite le parti, dell'ufficiale giudiziario e delle persone che debbono provvedere all'attuazione pratica della volonta della legge accertata nel titolo; ma, qualora il pretore, oltrepassando i limiti fissati nel titolo, disponga che le opere siano eseguite con modalita con esso contrastanti, o comunque destinate ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida una controversia circa la conformita o meno dal titolo esecutivo delle opere che la parte vittoriosa pretende siano eseguite, o circa la gia avvenuta esecuzione in conformita con il titolo esecutivo affermata dalla parte soccombente, il relativo provvedimento, pur conservando la Forma di ordinanza, ha natura di sentenza, in quanto risolve un vero e proprio giudizio di merito, ed e, come tale, impugnabile mediante appello. (Conf 1967/72, mass n 359085; 2742/69, mass n 342437; (Conf 914/69, mass n 339297; 674/68, mass n 331851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)