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Sez. U, Sentenza n. 9590 del 13/06/2012 (Rv. 622723 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Federconsorzi - Rapporto di mandato con l'Amministrazione statale - Attività svolta dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante - Inerzia dell'Amministrazione mandante - Responsabilità extracontrattuale - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622723-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il rapporto di mandato conseguente a provvedimento legislativo, intercorrente fra l'Amministrazione statale e la Federazione Italiana Consorzi Agrari, non esclude la responsabilità extracontrattuale del mandante in relazione all'attività svolta dal mandatario in nome proprio, per conto e nell'interesse del rappresentato, nel caso di lesione del diritto di credito del terzo contraente, ove emerga una colpevole e negligente inerzia del mandante nel porre in essere le misure necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sorte per effetto dell'esecuzione del mandato. Tale responsabilità è individuabile pure nel caso in cui l'inerzia del mandante si sia manifestata nell'omessa adozione di programmati provvedimenti normativi, laddove la relativa previsione possa avere avuto ragionevole incidenza sulla determinazione del terzo contraente alla conclusione dell'accordo rimasto inadempiuto e sia stata comunque dedotta una lesione patrimoniale, essendo, in tale ipotesi, astrattamente configurabile una responsabilità patrimoniale del mandante, per effetto della constatata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/12/1957 num. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)