Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011 (Rv. 617336 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Indennizzo per obbligazione "ex lege" - Fondamento - Natura "contrattuale" dell'obbligazione in quanto non derivante da illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ma nascente da inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)