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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 26 giugno 1975, causa 6/75

Decisione
decisa il 1975-06-26
ECLI
ECLI:EU:C:1975:94

Epigrafe

Nel procedimento 6-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht (Corte federale della previdenza sociale), V sezione, nella causa dinanzi ad esso pendente trá ULRICH HORST, residente in Hannover-Buchholz, e BUNDESKNAPPSCHAFT (Cassa federale di previdenza per i minatori), con sede in Bochum, domanda vertente sull'interpretazione dei capitoli 2 e 3, nonché dell'art. 8 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Serensen e A. O'Keeffe (relatore), giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con ordinanza 4 dicembre 1974 il Bun dessozialgericht, V sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 2
a) Se ai fini del calcolo di una pensione a norma dei capitoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 3 debba tenersi conto dei contributi versati in Algeria alla Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie da un cittadino tedesco prima del 19 gennaio 1965, anche nel caso in cui l'evento oggetto dell'assicurazione e la domanda dall'interessato — attualmente residente nella Repubblica federale tedesca — siano intervenuti successivamente alla data suddetta. b) Se il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3, comporti che il diritto alla pensione garantito dalla legge di uno Stato membro e fondato sui periodi assicurativi maturati in una regione di tale Stato nel frattempo divenuta Stato indipendente, possa essere invocato anche dai cittadini di un altro Stato membro, che risiedano nella Comunità, ma non nel territorio del primo Stato.
paragrafo 3
Nell'ordinanza sono altresì riportati i fatti che hanno dato origine alla controversia e lo svolgimento della causa nei vari gradi del giudizio:
paragrafo 4
Il ricorrente nella causa principale (in prosieguo «il ricorrente»), ingegnere tedesco nato il 14 giugno 1908 e residente nella Repubblica federale, chiedeva il 21 marzo 1960 alla Bundesknappschaft (Cassa federale di previdenza per i minatori) di Hannover il riconoscimento d'una pensione per totale inabilità professionale (Knappschaftsrente). Il 13 gennaio 1962 egli presentava un'ulteriore domanda volta ad ottenere, nell'eventualità che non gli fosse concessa la pensione per inabilità totale, il riconoscimento d'una pensione per inabilità professionale parziale (Bergmannsrente) a motivo d'una invalidità parziale sopravvenuta nel dicembre 1961.
paragrafo 5
Il 5 aprile 1967 l'istituto previdenziale riconosceva in giudizio il diritto del ricorrente ad una pensione per inabilità parziale. Nel calcolo di tale pensione, concessa il 17 maggio 1967 con effetto retroattivo dal 1o gennaio 1962, non venivano però computati i periodi assicurativi maturati dal ricorrente in Algeria.
paragrafo 6
Il ricorrente era infatti stato alle dipendenze della Società petrolifera statale algerina S. N. Repal, con direzione centrale in Parigi, dal 1o luglio 1960 al 31 luglio 1962. Durante questo periodo egli aveva lavorato come «palinologo» in Algeria fino a tutto il mese di giugno 1962 ed era poi stato occupato presso la sede parigina della società fino al 31 luglio 1962. I contributi previdenziali afferenti il periodo 1o luglio 1960 — 30 giugno 1962 erano stati versati alla «Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie».
paragrafo 7
Il 6 aprile 1967 il ricorrente chiedeva alla resistente nella causa principale (in prosieguo «la resistente» di computare nel calcolo della pensione spettantegli secondo l'ordinamento previdenziale tedesco anche i periodi maturati in Algeria, come prescritto dai regolamenti CEE n. 3 e n. 4.
paragrafo 8
La resistente invitava allora la «Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines» di Parigi a prendere in considerazione i periodi assicurativi maturati in Algeria, cosa che la predetta «Caisse» si rifiutava di far in quanto il ricorrente non rientrava nella categoria di persone contemplata dalla legge francese 26 dicembre 1964, n. 64-1330.
paragrafo 9
A sua volta, anche la resistente si rifiutava, con decisione 9 dicembre 1969, di tener conto dei periodi controversi, osservando che, successivamente alla proclamazione dell'indipendenza dell'Algeria, avvenuta il 1o luglio 1962, i regolamenti nn. 3 e 4 avevano cessato d'essere validi per l'Algeria a partire del 19 gennaio 1965 e che non esistevano fra l'Algeria e la Repubblica federale convenzioni in materia di previdenza sociale od accordi per il riconoscimento di diritti a pensione maturati in Algeria.
paragrafo 10
Il reclamo del 15 dicembre 1969, con cui il ricorrente faceva osservare che i periodi assicurativi erano stati maturati nell'ambito dell'ordinamento previdenziale francese, non già di quello algerino, e che, in ogni caso, egli aveva acquisito dei diritti alla pensione fino al 19 gennaio 1965, veniva respinto dalla resistente con decisione 26 gennaio 1970.
paragrafo 11
L'interessato presentava allora ricorso dinanzi al Sozialgericht di Hannover che, con sentenza 3 marzo 1971, annullava i due citati provvedimenti della resistente e condannava quest'ultima a versare al ricorrente una pensione che tenesse conto dei periodi maturati in Algeria. Secondo il collegio giudicante, tali periodi si dovevano infatti ritenere maturati nell'ambito dell'ordinamento previdenziale francese.
paragrafo 12
Su domanda del ricorrente in data 1 aprile 1970, la resistente trasformava, il 29 giugno 1971, la pensione per inabilità parziale in una pensione per inabilità totale maturata nel luglio 1971, astenendosi tuttavia ancora una volta dal prendere in considerazione il periodo compreso fra il 1o luglio 1960 ed il 31 luglio 1962.
paragrafo 13
Nel frattempo, la resistente aveva altresì interposto appello contro la sentenza del Sozialgericht dinanzi al Landessozialgericht della Bassa Sassonia. In data 27 ottobre 1971, quest'ultimo annullava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
paragrafo 14
il regolamento n. 3 non avrebbe instaurato un regime comune di previdenza sociale comportante, per il, beneficiario delle prestazioni una pretesa unica, bensì avrebbe lasciato sussistere diversi regimi di previdenza da cui deriverebbero distinte pretese nei riguardi di differenti istituti previdenziali; Andrebbero considerati ai finipensionistici soltanto i periodi assicurativi maturati anteriormente al verificarsi dell'evento assicurato (dicembre 1961); il periodo assicurativo non sarebbe stato maturato nell'ambito dell'ordinamento previdenziale francese, posto che i contributi venivano versati ad un ente previdenziale algerino. L'evento da prendere in esame ai fini pensionistici si sarebbe in effetti veri ficato prima del 18 gennaio 1965, ma il diritto alle prestazioni previdenziali sarebbe stato riconosciuto solo più tardi; l'inabilità professionale totale (evento assicurato) sarebbe stata accertata solo dopo il 18 gennaio 1965.
paragrafo 15
L'interessato ricorreva allora per cassazione (revision) contro la sentenza osservando che la «Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines» d'Algeria era stata fino al 1o luglio 1962 un organismo francese e che la pura e semplice cancellazione dell'Algeria dalla sfera d'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 poteva influire soltanto sui periodi assicurativi maturati in Algeria dopo il 18 gennaio 1965. La resistente s'opponeva al ricorso sostenendo d'essersi attenuta fedelmente all'art. 1, lettera p), del regolamento n. 3.
paragrafo 16
Il Bundessozialgericht osserva che la diminuzione della capacità di lavorare come minatore (evento assicurato) si è prodotta in un periodo nel quale l'Algeria fa ceva ancora parte della Francia e, con ciò, della CEE. L'inabilità totale si è invece prodotta successivamente al 19 gennaio 1965, ed ovviamente anche la domanda di pensione per inabilità totale è stata presentata dopo tale data. La sentenza della Corte 10 ottobre 1973 (cause n. 110-73, Fiege; Racc. 1973, pag. 1001), secondo cui l'allegato A del regolamento n. 3, nella vecchia versione, impone agli enti previdenziali francesi il ripetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante prima del 19 gennaio 1965, non consente di stabilire se nei diritti acquisiti anteriormente a tale data rientrino anche le aspettative di diritto. In' caso di soluzione affermativa della prima questione, non sarebbe più necessario — secondo il Bundessozialgericht — discutere la seconda. In caso contrario, la soluzione affermativa della seconda questione comporterebbe per l'ènte previdenziale tedesco l'obbligo di tener conto dei periodi assicurativi maturati in Algeria, non appena il legislatore francese, conformandosi alla sentenza della Corte di giustizia, avrà esteso ai cittadini comunitari, residenti nel territorio d'uno Stato membro, la possibilità di far valere i contributi versati in Algeria.
paragrafo 17
L'ordinanza del Bundessozialgericht è pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1975.
paragrafo 18
La resistente nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.
paragrafo 19
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, le Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione constata innanzitutto che la lite verte esclusivamente sull'esistenza d'un obbligo di computare nel calcolo dei periodi assicurativi i 24 mesi trascorsi dal ricorrente in Algeria.
paragrafo 2
La questione sottoposta alla Corte riguarda soltanto la pensione per inabilità totale. Il calcolo della pensione per inabilità parziale non solleva infatti particolari problemi, considerato che il versamento dei contributi, il verificarsi dell' evento assicurato e la domanda di pensione sono tutti anteriori al 19 gennaio 1965: in simili circostanze il periodo assicurativo maturato prima che si producesse l'evento assicurato (dicembre 1961) va senz'altro computato nel calcolo della pensione.
paragrafo 3
Non spetta alla Commissione di pronunziarsi sull'interesse del ricorrente alla richiesta declaratoria, interesse riconosciuto puramente «in abstracto» dal giudice che ha effettuato il rinvio. Si può tuttavia osservare che il cumulo dei periodi assicurativi risulterebbe inutile nel caso in cui il diritto alle prestazioni fosse già garantito dall'ordinamento nazionale senza necessità del predetto cumulo.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione

paragrafo 1
Contrariamente all'opinione del Bundessozialgericht, il problema d'accertare se i periodi assicurativi maturati in Algeria possano o debbano essere presi in considerazione nel calcolo della pensione spettante all'interessato in uno Stato membro diverso dalla Francia non coincide col problema, risolto positivamente dalla Corte nella sentenza 110-73, di stabilire se gli enti previdenziali francesi siano tenuti ad onorare gli obblighi di prestazione derivanti dai suddetti periodi. Si potrebbe, ad esempio, immaginare che uno Stato membro abbandonasse la Comunità e si rifiutasse di corrispondere ai lavoratori migranti le prestazioni loro dovute. Se, in una simili ipotesi, nessun altro Stato membro si accollasse gli obblighi dello Stato uscente, ciò non libererebbe affatto gli Stati membri dall'obbligo di computare nel calcolo delle pensioni anche i periodi assicurativi maturati nello Stato in questione. L'art. 27 del regolamento n. 3 fa dipendere il cumulo dei periodi assicurativi dalla sola condizione che l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di due più Stati membri.
paragrafo 2
Circa l'ambito d'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4, quale risulta dagli allegati dei medesimi regolamenti, il termine «Algeria» è stato cancellato dalla definizione del territorio francese mediante il regolamento n. 109/65, con effetto dal 19 gennaio 1965 e senza pregiudizio per i diritti acquisiti anteriormente al 1o agosto 1965.
paragrafo 3
Si potrebbero quindi distinguere tre periodi:
paragrafo 4
i) il periodo terminato il 30 giugno 1962: qualora i periodi assicurativi ma turati in Algeria prima di tale data, che sono periodi assicurativi francesi maturati nell'ambito dell'ordinamento previdenziale francese, risultino necessari per l'acquisto d'un diritto a prestazioni da far valere nei confronti di un ente previdenziale d'un altro Stato membro, essi vanno automaticamente presi in considerazione, purché i relativi contributi siano stati effettivamente versati. La data in cui s'è verificato l'evento assicurato e la data di presentazione della domanda non hanno alcuna importanza; ii) il periodo compreso tra il 1o luglio 1962 ed il 18 gennaio 1965, durante il quale l'Algeria, malgrado la conquista dell'indipendenza e l'uscita dalla Comunità, continuò ad essere inclusa fra i territori cui s'applicava il regolamento n. 3, che continuava da parte sua ad essere pienamente operante nei confronti dei cittadini degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie: con riferimento a questo periodo, considerato che ogni interpretazione restrittiva violerebbe il principio della certezza del diritto, sembra giusto giungere, in assenza di norme transitorie contenenti possibili deroghe, alle stesse conclusioni già accolte per il periodo precedente; iii) il periodo compreso tra il 19 gennaio 1965 ed il 31 luglio 1965: l'Algeria è stata esclusa dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 3 a partire dalla prima data, ma, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65, i diritti questi non sono stati toccati anteriormente al 1o agosto 1965. In base ai principi di previdenza sociale riconosciuti su scala internazionale, secondo cui le aspettative di diritto sono assimilate ai diritti quesiti in senso stretto (si veda al riguardo l'art. 22, n. 2, della Convenzione internazionale del lavoro 1935, n. 48, sulla conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti), ed in conformità alla giurisprudenza della Corte (sentenza 15 luglio 1964, causa 100-63, Van Der Veen; Racc. 1964, pag. 1091), si deve concludere che il termine «diritti quesiti», di cui al regolamento n. 109/65, designa non soltanto le fattispecie in cui il verificarsi dell'evento assicurato ha già fatto sorgere i diritti alla prestazióne, ma anche le aspettative di diritto, generate dal versamento dei contributi e meritevoli di altrettanta protezione.
paragrafo 5
La prima questione andrebbe quindi risolta in senso affermativo anche se fosse esatta la tesi del Bundessozialgericht secondo cui dei periodi assicurativi maturati in Algeria si potrebbe tener conto soltanto in presenza d'un diritto a prestazioni spettante nei confronti d'un ente previdenziale francese. Poichè tuttavia la Corte di giustizia ha già affermato che l'allegato A del regolamento n. 3, nella vecchia versione, impone agli enti previdenziali francesi il rispetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante prima del 19 gennaio 1965 (causa 110-73), non si vede per quale motivo il termine «diritti quesiti» andrebbe interpretato in senso tale da escludere che i predetti diritti siano presi in considerazione ai fini pensionistici. Se il ricorrente facesse valere di fronte ad enti previdenziali francesi dei diritti sorti da un evento gia verificatosi, resterebbe da accertare se non sia già intervenuta la prescrizione, cosa che è impossibile stabilire allo stato degli atti.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni della Commissione › Sulla seconda questione

paragrafo 1
In caso di soluzione negativa della prima questione, sarebbe ancora possibile — secondo il Bundessozialgericht — affermare che i periodi assicurativi maturati in Algeria vanno presi in considerazione in virtù del principio della parità di trattamento enunciato nell'art. 8 del regolamento n. 3. Il suddetto principio obbligherebbe infatti la Francia ad applicare ai lavoratori migranti originari d'altri Stati membri la legge 26 dicembre 1964, n. 64-1330, che accorda ai cittadini francesi residenti in Francia (con possibilità d'estensione agli stranieri residenti in Francia) il diritto alla «convalida» piena e totale dei periodi assicurativi maturati in Algeria prima del 30 giugno 1962.
paragrafo 2
Se si accogliesse la tesi fatta propria dal Bundessozialgericht e si riconoscesse che il computo dei suddetti periodi presuppone l'esistenza d'un diritto alle prestazioni, sarebbe difficile credere che il principio della parità di trattamento possa imporre alla Francia, nei confronti dei lavoratori stranieri che hanno acquisito diritti in Algeria, obblighi più estesi di quelli che le incombono direttamente ai sensi dell'allegato A del regolamento n. 3.
paragrafo 3
Ove l'obbligo di ritenere validi i periodi assicurativi maturati in Algeria, obbligo che la Francia s'è assunta nei confronti dei propri cittadini, s'estendesse oltre l'obbligo, risultante dall'allegato A del regolamento n. 3, di rispettare i diritti acquisiti dai lavoratori migranti originari di altri Stati membri, la Francia non potrebbe essere tenuta, in base al solo principio della parità di trattamento, a ritenere validi detti periodi anche nei confronti dei lavoratori migranti originari di altri Stati membri.
paragrafo 4
Se si ammettesse che la Francia è tenuta a prendere in considerazione in periodi assicurativi maturati dal ricorrente in Algeria, l'applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 3 incontrerebbe un ulteriore ostacolo, rappresentato dal fatto che la legge francese n. 64-1330 è un provvedimento con finalità riparatrici orientato verso il passato. L'inclusione dei lavoratori migranti fra le persone cui tale legge si applica non avrebbe perciò alcuna rilevanza ai fini della libera circolazione nell'ambito della Comunità.
paragrafo 5
Supposto, infine, che il Bundessozialgericht abbia voluto domandare se l'art. 8 del regolamento n. 3 imponga alla Repubblica federale di proteggere i suoi cittadini dalla perdita di periodi assicurativi maturati in Algeria sull'esempio di quanto ha fatto la Francia con la legge n. 64-1330, la risposta dovrebbe essere categoricamente negativa. Il principio della parità di trattamento, enunciato nell'art. 8 del regolamento n. 3, non può essere interpretato nel senso ch'esso imponga agli Stati membri d'assicurare ai rispettivi cittadini la tutela più ampia che un singolo Stato ha accordato ai propri cittadini.
paragrafo 6
Per concludere, la soluzione delle questioni sottoposte alla Corte potrebbe essere la seguente:
paragrafo 7
«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione od il recupero del diritto alle prestazioni previdenziali, i periodi assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 1o agosto 1965 vanno presi in considerazione nel calcolo delle pensioni menzionate ai capitoli 2 e 3 del regolamento n. 3 del Consiglio, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la presentazione della domanda di pensione sono posteriori alla predetta data.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni della resistente nella causa principale

paragrafo 1
La resistente fa osservare che l'istituto previdenziale d'uno Stato membro non è competente a stabilire, per conto proprio, se determinati periodi costituiscano, secondo il diritto d'un altro Stato membro, periodi assicurativi validi nell'ordinamento previdenziale di quest'ultimo. Una simile constatazione trova fondamento sia nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui i regolamenti hanno lasciato sussistere i regimi propri dei singoli Stati membri, dai quali sorgono pretese distinte nei confronti di enti previdenziali diversi, sia nel sistema stesso del regolamento n. 3.
paragrafo 2
Poiché i periodi assicurativi maturati in Algeria non sono disciplinati, né definiti o computati come periodi assicurativi dalla legislazione tedesca, non spetta ad un ente previdenziale tedesco determinare se tali periodi facciano sorgere un diritto a pensione, vale a dire generino un'aspettativa giuridicamente fondata di beneficiare delle prestazioni ove si realizzi l'evento assicurato, né stabilire se tali periodi possano essere presi in considerazione come periodi assicurativi maturati in uno Stato membro della Comunità. Un simile potere spetta soltanto al competente ente previdenziale francese, posto che all'epoca considerata l'Algeria faceva parte della Francia.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch, in qualità d'agente, ha svolto osservazioni orali all' udienza del 14 maggio 1975.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 10 giugno 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 4 dicembre 1974, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1975, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei capitoli 2 e 3, nonchè dell'art. 8 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.
punto 2
Le predette questioni sono state sollevate nel corso di una controversia riguardante la domanda presentata da un lavoratore tedesco affinché gli venissero riconosciuti, nel calcolo dèlia pensione d'inabilità totale, i periodi assicurativi maturati in Algeria.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 3
Con la prima questione si chiede se, ai fini del calcolo d'una pensione a norma dei capitoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 3, debba tenersi conto dei contributi versati in Algeria alla Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie da un cittadino tedesco prima del 19 gennaio 1965, anche nel casó in cui l'evento'oggetto dell'assicurazione e la domanda di pensione dell'assicurato — attualmente residente nella Repubblica federale di Germania — siano posteriori alla, suddetta data.
punto 4
capitoli 2 e 3. disciplinano la liquidazione delle prestazioni spettanti al lavoratore assicurato.
punto 5
In particolare, l'art. 27 stabilisce che «ai fini dell'acquisto, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.»
punto 6
Pur avendo conseguito l'indipendenza il 1o luglio 1962, l'Algeria è stata esclusa dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 3 soltanto a far data dal 19 gennaio 1965, in forza del regolamento n. 109/65 che ha cancellato dagli allegati ai regolamenti n. 3 e n. 4 le menzioni ad essa relative.
punto 7
Secondo l'esplicito dettato dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65, tale cancellazione non recava pregiudizio ai «diritti quesiti».
punto 8
Di conseguenza, l'espressione «diritti quesiti» va intesa nel senso che, ove ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni previdenziali, i periodo assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 19 gennaio 1965 vanno presi in considerazione nel calcolo delle pensioni di cui ai capitoli 2 e 3 del regolamento n. 3, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la prensentazione della domanda di pensione sonò posteriori alla predetta data.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 9
Con la seconda questione si chiede se il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3, comporti che il diritto alla pensione garantito dalla legge di uno Stato membro e fondato sui periodi assicurativi maturati in una regione di tale Stato nel frattempo divenuta Stato indipendente, possa essere invocato anche ai cittadini di un altro Stato membro, che risiedano nella Comunità, ma non nel territorio del primo Stato.
punto 10
La soluzione accolta per la prima questione rende priva d'oggetto la seconda.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 4 dicembre 1974, afferma per diritto: Ove ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 19 gennaio 1965 vanno presi in considerazione nel calcolo delle pensioni di cui ai capitoli 2 e 3 del regolamento n. 3, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la presentazione della domanda di pensione sono posteriori alla predetta data.

Firme

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Serensen A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 giugno 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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