Sez. 3, Sentenza n. 17165 del 06/08/2007 (Rv. 598615 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa - Dichiarazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado - Prosecuzione del giudizio nei confronti della procedura - Ammissibilità - Natura giuridica della pronuncia - Accertamento - Opponibilità della sentenza all'impresa designata - Configurabilità - Condizione - Comunicazione mediante atto notificato della pendenza del giudizio - Necessità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa intervenga nel corso del giudizio, il processo può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione. In tal caso la sentenza di condanna opera come pronuncia di mero accertamento nei confronti della procedura ed è opponibile all'impresa designata a condizione che la pendenza sia stata comunicata a tale impresa con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. (Sulla base di questo principio la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva rimesso al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. il giudizio, in quanto l'atto di riassunzione nei confronti dell'impresa designata era stato notificato senza rispettare il termine a comparire).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)