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Sez. 3, Sentenza n. 6820 del 18/05/2001 (Rv. 546768 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio nei confronti della procedura - Sentenza - Efficacia nei confronti della liquidazione - Natura - Di mero accertamento - Opponibilità della sentenza all'impresa designata intervenuta in corso di causa - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546768-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa intervenga durante il corso del processo iniziato contro detta impresa "in bonis", il processo stesso può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione. La sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, solo quale pronunzia di mero accertamento del credito ed è opponibile all'impresa designata intervenuta in corso di causa, a condizione che la pendenza del giudizio sia stata a quest'ultima comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)