Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018 (Rv. 649590 - 02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare dati del conducente all'organo di polizia procedente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)