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Sez. 2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015 (Rv. 636027 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare di dati del conducente all'organo di polizia procedente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636027-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)