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Sez. U, Sentenza n. 11298 del 28/10/1995 (Rv. 494454 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento - Contraddittorio - Estensione alla parte intervenuta nel giudizio di merito dopo la notificazione del ricorso per regolamento - Necessità.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494454-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il principio secondo cui il provvedimento per regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all'originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all'atto dell'intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)