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Sez. U, Sentenza n. 11366 del 26/11/1990 (Rv. 469915 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - PREVIO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - ERRORE "IN PROCEDENDO" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469915-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - PREVIO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - ERRORE "IN PROCEDENDO" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La sospensione del processo di merito, in caso di istanza di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ., non costituisce effetto automatico, ma richiede un provvedimento del giudice "a quo", avente Forma e sostanza di ordinanza (non impugnabile), il quale deve essere adottato in esito a verifica dei presupposti della sospensione medesima, e, cioè dell'effettiva proposizione del regolamento, certificabile solo mediante deposito di copia del relativo ricorso presso la cancelleria di detto giudice (non occorrendo la prova anche del deposito presso la cancelleria della suprema Corte), nonché della notificazione del ricorso stesso, sempre alla stregua di detta copia, alle altre parti, mentre resta esclusa ogni possibilità di controllo sulla estensione di tale notificazione a tutti i legittimi contraddittori, così come in genere sull'ammissibilità, procedibilità e fondatezza dell'istanza. Peraltro, l'eventuale inosservanza dell'Obbligo di cui al citato art. 367 cod. proc. civ., vertendosi in tema di temporanea sospensione dell'Esercizio del potere giurisdizionale, non di temporanea privazione di esso, integra un errore "in procedendo", denunciabile con i normali mezzi d'impugnazione contro la pronuncia eventualmente resa in prosieguo di causa, con l'ulteriore conseguenza che, ove si tratti di pronuncia della Corte dei conti, non può, essere dedotta a motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ricorso limitato alle questioni di giurisdizione). (V 865/90, mass n 465193; (V 3284/89, mass n 463355; (V 5575/79, mass n 402176).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)