Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 15/05/1975 (Rv. 375544 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO DIFENSORE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO DIFENSORE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione dell'atto di impugnazione a piu parti presso un unico difensore, eseguita mediante consegna di un'unica copia, e da ritenersi giuridicamente inesistente, e non affetta soltanto da nullita, giacche, essendo arbitrario riconoscere ad essa utili effetti nei confronti di uno piuttosto che di un altro dei destinatari dell'atto, si verifica un'incertezza assoluta circa l'identita della parte contro la quale l'impugnazione e diretta. In tale situazione non puo disporsi l'integrazione del contraddittorio, presupponente la valida istaurazione del contraddittorio stesso nei confronti di almeno una delle parti, e deve ritenersi che la eventuale Costituzione spontanea di tutte le parti faccia sorgere il rapporto processuale solo con effetti ex nunc, con la conseguenza che, se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, non puo toccare il giudicato formatosi sulla sentenza impugnata e la relativa inammissibilita dell'impugnazione. (V 1597/74, mass n 369773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)