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Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 15/05/1978 (Rv. 391757 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA DEL RICORSO CON INDICAZIONE COME DESTINATARI DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI EFFETTIVAMENTE RAPPRESENTATI DA DETTO PROCURATORE O CON INDICAZIONI INSUFFICIENTI - INESISTENZA - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO O COSTITUZIONE DEI PREDETTI SOGGETTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391757-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA DEL RICORSO CON INDICAZIONE COME DESTINATARI DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI EFFETTIVAMENTE RAPPRESENTATI DA DETTO PROCURATORE O CON INDICAZIONI INSUFFICIENTI - INESISTENZA - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO O COSTITUZIONE DEI PREDETTI SOGGETTI - IRRILEVANZA.*

Qualora la notifica del ricorso per Cassazione a piu parti presso un unico procuratore, ancorche effettuata mediante consegna di un adeguato numero di copie, indichi come destinatari delle medesime soggetti diversi da quelli effettivamente rappresentati nel giudizio d'appello da detto procuratore (nella specie, quelli erroneamente risultanti dall'epigrafe della sentenza impugnata, senza tener conto di sopravvenuti mutamenti per morte delle parti originarie e successiva rituale Costituzione degli eredi), ovvero non contenga enunciazioni sufficienti per la certa identificazione dei destinatari (nella specie, per la mancata specificazione della paternita con riguardo a persone di identico nome e cognome), la notificazione stessa deve ritenersi giuridicamente inesistente. In tale situazione, pertanto, la Costituzione del rapporto processuale non puo verificarsi con l'ordine di integrazione del contraddittorio, il quale presuppone la valida instaurazione del rapporto medesimo nei confronti di almeno una delle parti, ne per effetto della Costituzione delle controparti dopo il decorso del termine per ricorrere, atteso che detta Costituzione puo avere valore sanante solo ex nunc, e non osta, quindi, alla pregressa formazione del giudicato. (V 1873/75, mass n 375544; (V 1597/74, mass n 369773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)