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Sez. 1, Sentenza n. 4630 del 27/10/1977 (Rv. 388238 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI DEBITI DEL FALLITO EFFETTUATI DA UN TERZO E RIMBORSO A COSTUI DELLA SOMMA VERSATA - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388238-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI DEBITI DEL FALLITO EFFETTUATI DA UN TERZO E RIMBORSO A COSTUI DELLA SOMMA VERSATA - REVOCABILITA.*

L'esperibilita della revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art 67 del RD 16 marzo 1942 n 267, nei confronti di pagamenti di debiti del fallito effettuati da un terzo, e configurabile ove il terzo medesimo, rivalendosi verso il debitore, abbia da questi ottenuto il rimborso della somma versata prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto, in tale ipotesi, il creditore viene ad essere sostanzialmente soddisfatto con denaro del fallito, e, quindi, con violazione della par condicio creditorum. Al contrario, qualora il terzo, abbia o meno pagato di propria iniziativa o su incarico del fallito, non abbia conseguito detta restituzione, l'ammissibilita della revocatoria trova ostacolo nel difetto di quel turbamento della par condicio, perche il patrimonio del fallito non subisce alcun depauperamento e non viene modificato l'ammontare dei crediti concorrenti nella sua ripartizione, dato che il terzo viene ad insinuarsi al posto dell'originario creditore, per lo stesso importo e con i medesimi diritti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)