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Sez. 1, Sentenza n. 4534 del 04/08/1979 (Rv. 401035 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO NON DIRETTAMENTE DAL FALLITO MA DA UN TERZO - REVOCABILITA - CONDIZIONI - CREDITORE CONVENUTO DEDUCENTE LA PROVENIENZA DEL PAGAMENTO DA UN TERZO - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA AL CREDITORE MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1979-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401035-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO NON DIRETTAMENTE DAL FALLITO MA DA UN TERZO - REVOCABILITA - CONDIZIONI - CREDITORE CONVENUTO DEDUCENTE LA PROVENIENZA DEL PAGAMENTO DA UN TERZO - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA AL CREDITORE MEDESIMO.*

La revocatoria fallimentare del pagamento di un debito ha come presupposto, la cui prova spetta al curatore, la circostanza che il pagamento medesimo abbia comportato riduzione del patrimonio del fallito, con conseguente lesione della par condicio creditorum, ma la revocatoria e esperibile anche quando il pagamento non sia stato direttamente effettuato dal fallito, bensi da un terzo, ma sia produttivo degli indicati effetti, perche il debitore resti esposto alla rivalsa del terzo, o perche comunque abbia fornito al terzo i mezzi necessari. Pertanto, a fronte della prova della indicata circostanza, la difesa del creditore convenuto circa la provenienza del pagamento da un terzo, sia o meno accompagnata dall'indicazione delle ipotesi ostative della esperibilita della revocatoria, si traduce in una eccezione in senso proprio, la cui dimostrazione incombe al creditore stesso, secondo i principi fissati dall'art 2697 cod civ. (V 4630/77, mass n 388238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)