diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 157 del 09/01/2007 (Rv. 594249 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | - Disoccupazione involontaria - Contributi figurativi - Emolumenti extramensili - Base di calcolo - Retribuzione imponibile ai fini contributivi - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594249-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, la base di calcolo della retribuzione pensionabile, nella quale devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive di ferie non godute) rientranti nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi ex art. 12 legge n. 153 del 1969 e successive modifiche, è costituita, per le settimane coperte da contribuzione effettiva e per quelle che non lo sono, dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)