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Sez. L, Sentenza n. 16313 del 19/08/2004 (Rv. 575995 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Disoccupazione involontaria - Contributi figurativi - Emolumenti extramensili - Rilevanza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575995-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 legge n. 153 del 1969 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 legge n. 155 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)