Sez. 5 - , Sentenza n. 27242 del 15/09/2022 (Rv. 665813 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Edifici di culto - Art. 2 della l. n. 206 del 2003 - Rimborso ai Comuni per mancato introito - Consumazione del potere impositivo - Esclusione - Interesse ad agire per il recupero dell'imposta non versata - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di esenzione dell'ICI a favore dei fabbricati destinati all'esercizio del culto, il rimborso per le minori entrate ICI, versato dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della l. n. 206 del 2003, non impedisce ai Comuni di esercitare il potere impositivo e non fa venir meno l'interesse ad agire per il recupero dell'imposta non versata, poiché una tale preclusione, che non consegue ad alcuna espressa disposizione, sarebbe in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti di imposizione tributaria e di tassatività delle norme agevolative o esonerative, che, derogando al sistema generale, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.
Legge 08/01/2003 num. 206 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)