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Sez. 5, Sentenza n. 11437 del 12/05/2010 (Rv. 612987 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati destinati all'esercizio del culto e loro pertinenze - Casa sita nei pressi di una chiesa - Rapporto pertinenziale con l'edificio di culto - Presupposti - Destinazione ad abitazione del parroco - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'effettiva destinazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612987-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e delle loro pertinenze, il rapporto pertinenziale tra la chiesa parrocchiale ed una casa sita nei pressi della stessa e destinata ad abitazione del parroco non è desumibile esclusivamente dall'esistenza di un risalente atto di destinazione dell'autorità ecclesiastica, occorrendo altresì una verifica in ordine alla persistenza dell'effettiva destinazione, in quanto il rapporto pertinenziale può ben essere risolto anche da comportamenti concludenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva tenuto in adeguato conto la circostanza che il parroco aveva trasferito la residenza, sia anagrafica che effettiva, in altro comune da oltre due anni, elementi questi che, salva prova contraria gravante sul contribuente, potevano far ritenere venuto meno il rapporto pertinenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)