Sez. 3, Sentenza n. 234 del 29/01/1971 (Rv. 349669 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE DA TENER PRESENTE - RETRIBUZIONE PERCEPITA ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE E NON ALLA DATA DEL SINISTRO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE DA TENER PRESENTE - RETRIBUZIONE PERCEPITA ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE E NON ALLA DATA DEL SINISTRO.*
Ai fini della Determinazione del danno patrimoniale sofferto da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo d'indennizzo e quello percepito al momento della liquidazione e non gia quello riscosso al momento del sinistro. Ai fini, quindi, della reintegrazione patrimoniale del danneggiato bisogna tener conto delle variazioni del reddito posteriori alla data dell'evento, purche esse non dipendano da cause eccezionali e si siano realmente prodotte prima della liquidazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)