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Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 19/03/1979 (Rv. 397942 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FUNZIONE - SOMME LIQUIDATE ALL'ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397942-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FUNZIONE - SOMME LIQUIDATE ALL'ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*

La surrogazione legale dell'assicuratore prevista dall'art 1916 cod civ, opera una particolare Forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore, il quale abbia pagato l'indennita, nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile.Ne consegue che le somme liquidate all'assicuratore, in base al citato art 1916 cod civ, costituiscono, al pari di quelle spettanti al danneggiato, un debito di valore, avendo la medesima funzione di ripristinare il patrimonio del leso nella sua consistenza anteriore all'evento dannoso, sicche per rendere effettivo e completo il ripristino della situazione quo ante deve tenersi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 234/71, mass n 349669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)