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Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 26/07/1962 (Rv. 253332 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - APPROFITTAMENTO DELL'ALTRUI STATO DI BISOGNO - ESTREMI - FATTISPECIE*
Stato
decisa il 1962-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253332-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - APPROFITTAMENTO DELL'ALTRUI STATO DI BISOGNO - ESTREMI - FATTISPECIE*

Perche sussista l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, ai fini della rescissione per lesione, non e richiesto un comportamento attivo diretto ad operare sulla volonta del soggetto danneggiato, ma e sufficiente che la conoscenza agisca come spinta psicologica, atteggiata dalla volonta di trarre profitto dallo stato di bisogno. Puo costituire approfittamento anche la volonta di giungere alla realizzazione piu sicura dei propri crediti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)