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Sez. 2, Sentenza n. 6630 del 06/12/1988 (Rv. 460928 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - APPROFITTAMENTO DELL'ALTRUI STATO DI BISOGNO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460928-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - APPROFITTAMENTO DELL'ALTRUI STATO DI BISOGNO - NOZIONE.*

Ai fini della rescissione, per lesione, perché sussista l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, non è richiesta, da parte del contraente avvantaggiato, un'attività diretta a promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, essendo sufficiente che la conoscenza dello stato di bisogno costituisca la spinta psicologica a contrarre, desumibile anche dal contegno passivo integrato e lumeggiato dalla realizzazione effettiva del vantaggio conseguito. (V 697/70, mass n 345922; (Conf 2151/62, mass n 253332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1449

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)