Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 13/02/1992 (Rv. 475692 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - In genere | Riassunzione del giudizio interrotto per morte del convenuto - Ulteriore tentativo di conciliazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - In genere
In materia di contratti agrari la riassunzione del giudizio interrotto per morte del convenuto, non deve essere preceduta da un ulteriore tentativo di conciliazione a meno che, con l'atto di riassunzione, l'attore abbia proposto nuove domande che non hanno formato oggetto della pregressa fase conciliativa (nella specie, proposta azione di risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento del conduttore, l'attore, in seguito alla interruzione del processo per morte del convenuto, aveva riassunto la causa nei confronti degli eredi deducendo anche che questi mancavano di titolo proprio alla prosecuzione del contratto di affitto).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)